art.33. l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituiti di educazione,senza oneri per lo stato. La legge,nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità.deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. é prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercito professionale. le istituzioni di alta cultura,università ed accademie.hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
art.34. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,è obbligatoria e gratutita. I capaci e meritevoli,anche se privi di mezzi,hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende efettivo questo diritto con borse di studio,assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.