DEFINIZIONE DI DIRITTI UMANI

tratta da: http://www.utopie.it/sviluppo_umano/diritti_umani.htm

Dal punto di vista giuridico, i diritti umani sono un insieme di diritti che consuetudini e trattati internazionali attribuiscono in linea di principio ad ogni persona, indipendentemente dalla cittadinanza, dal sesso, dalla religione, dalla condizione sociale e da altri fattori discriminanti. Essi vanno al di là dei diritti del cittadino, in quanto sono universali; e nemmeno coincidono con quelli dei popoli, poiché appartengono tutti all’individuo, anche quando, per loro natura, debbano essere esercitati in forma collettiva (si pensi, ad esempio, al diritto di sciopero). Altre espressioni sostanzialmente equivalenti, a parte piccole sfumature ideologiche, sono “diritti dell’uomo”, “diritti della persona”, “diritti fondamentali”. Il riconoscimento internazionale di tali diritti si basa in primo luogo su un complesso di documenti promossi dall’ONU e denominati impropriamente “Carta dei diritti umani” (Human Rights Bill): la dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il patto sui diritti civili e politici col suo Protocollo facoltativo, e il patto sui diritti economici, sociali e culturali. Entrambi i patti, aperti alla firma nel 1966, sono entrati in vigore nel 1976. I principi fondamentali del cosiddetto “diritto internazionale dei diritti umani” sono generalmente considerati inderogabili (ius cogens), con la conseguenza che un trattato che ne prevedesse la violazione sarebbe di per sé nullo. Di solito, per motivi di comodità espositiva, più che per ragioni storicamente consistenti, i diritti umani vengono distinti in tre generazioni.

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