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Diritti e doveri dei cittadini

Ehi ciao! Come promesso, ogni giorno scriverò un paragrafo della Costituzione Italiana! Ecco la parte successiva…

Diritti e doveri dei cittadini, Rapporti civili

Art. XIII

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. XIV

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. XV

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. XVI

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. XVII

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. XVIII

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. XIX

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. XX

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. XXI

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. XXII

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. XXIII

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. XXIV

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. XXV

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. XXVI

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. XXVII

La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. XXVIII

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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Col nuovo anno sta finendo il 60esimo della Costituzione!

Oggi la Strocchi ci ha dato una copia del 1988 della Costituzione Italiana! Allora ho deciso che ogni giorno scriverò un paragrafo. Non fregate anticipandomi!

Introduzione:

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Principi Fondamentali

Art. I

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. II

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. III

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. IV

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. V

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. VI

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. VII

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. VIII

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. IX

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. X

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. XI

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. XII

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Fine di “Costituzione Italiana, Principi Fondamentali”

Fonte: http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html

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Nokia 5800 XpressMusic…

 

E’ finalmente stato ufficialmente presentato l’attesissimo Nokia 5800 XpressMusic, anche conosciuto come Tube. Da molti ribattezzato l’anti-iPhone (ma quanti sono ormai gli anti-iPhone?), il Nokia 5800 XpressMusic sarà uno tra i primi telefoni cellulari a
supportare “Comes With Music“, il rivoluzionario servizio di Nokia, che
offre un anno di accesso illimitato all’intero catalogo del Nokia Music
Store.

Mi viene però da fare una considerazione: più che parlare di anti iPhone  si dovrebbe parlare di una naturale evoluzione verso telefoni sempre più evoluti, dove i touch screen fanno da padrone, no?

Secondo le fonti, il prezzo sarebbe di 279 euro (IVA esclusa), diciamo un prezzo veramente basso se lo paragoniamo ad esempio al tanto ambito iPhone di casa Apple, quindi il successo a questo punto sarà quasi scontato. Inoltre è dotato della quinta edizione del sistema operativo Symbian S60.

Si prevede un successone ragazzi! Ho visto vari video: è un tuttofare davvero fantastico!

Ci si legge al prossimo articolo!

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Ehi ciao…

Ciao sono Nicolò Agnoletti di 3°b… cerco qualcuno che volesse fare una ricerca con me sulla storia del volo in particolare il periodo tra l’invenzione della mongolfiera e dell’elicottero. Non è facile come ricerca ma è interessante. Chi ne ha voglia?

 

 

anche se immagino che non voglia nessuno… non sarebbe una sorpresa.

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Fiat Phylla, una rivoluzione!

in breve:
si chiama Phylla, il prototipo fotovoltaico di citycar elettrica della FIAT, è coperta di pannelli che le permettono di percorrere fino a 18 km al giorno. in alternativa è sufficiente collegarla alla presa di corrente di casa e l’autonomia passa a 200 km.

nei dettagli:
nata dallo sforzo congiunto del Centro Ricerche Fiat, della Regione Piemonte, del Politecnico di Torino e di altri soggetti che ne hanno curato ognuno un aspetto specifico, la Phylla è stata definita “veicolo urbano multi-ecologico, sostenibile e totalmente riciclabile” e promette di fare 100 km con un euro di energia elettrica.
sulla Phylla (una 2+2 posti) tutto è stato ottimizzato per massimizzare l’efficienza, celle fotofoltaiche flessibili, batterie ad alta densità di carica, proiettori e fanali a LED, pneumatici a basso attrito di rotolamento, sistemi di ausilio alla guida, sistemi di aerodinamica attiva. la Phylla è stata inoltre concepita per essere strutturalmente riconfigurabile in altro tipo di veicolo (da piccola monovolume a pick-up, van ecc).
le normali auto coperte di pannelli fotovoltaici hanno forme molto particolari e sarebbero inadatte all’uso quotidiano, per questo rimangono prototipi, mentre la Phylla (in greco foglia) ha una forma assolutamente normale.
entro il 2010 una piccola flotta verrà consegnata alla regione Piemonte e all’aeroporto di Torino Caselle per i test di utilizzo quotidiano.

caratteristiche tecniche:
• lunghezza: 2,99 metri
• larghezza: 1,62 metri
• altezza: 1,50 metri
• massa: 750 kg
• velocità massima: 130 km/h
• accelerazione 0÷50 km/h: 6 sec
• potenza meccanica: 27kW (37 CV)
• trazione: 4 ruote motrici
• autonomia: 145 km (batterie Li-Ion), 220 km (batterie Li-Polymer)
• autonomia (solo fotovoltaico): 12÷18 km al giorno
• tempo di ricarica: 5 ore (alla potenza di 3 kW)

Per maggiori informazioni su meccanismi e tecnologie:
 

 

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