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L’evoluzione del contratto di appalto di manodopera
L’articolo 1 della legge 23/10/1960 n.1369 sancisce il divieto di affidare in appalto l’esecuzione di semplici prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore, qualunque sia il tipo di opera o di servizio che l’appaltatore deve eseguire .Questa norma si applica anche agli enti pubblici .
Pertanto viene ad essere considerato appalto di semplici prestazioni di lavoro, e quindi illecito, ogni forma di appalto ove l’organizzazione dell’appaltatore si esaurisce nella semplice gestione del personale,con utilizzo di capitali,macchine ed attrezzature fornite dal committente .
Con il decreto legislativo 10/9/2003 nato dal progetto di legge del professore Marco Biagi (recente vittima delle B.R) si è provveduto a razionalizzare le tipologie contrattuali in materia di lavoro, nel rispetto del principio per cui chi utilizza nel proprio interesse le prestazioni di un lavoratore deve accollarsi i relativi costi e le responsabilità.
Questa nuova normativa elimina tutte le vecchie leggi ,e in particolare quella sù citata del 1960 rendendole prive di valore.
Infatti con il nuovo contratto che si chiama di somministrazione le imprese sia pubbliche che private possono utilizzare per rapporti a tempo determinato e non ,manodopera fornita da soggetto autorizzato,per fronteggiare esigenze di carattere tecnico,produttivo,organizzativo(ad esempio per servizi di pulizia,portineria,gestione di musei e parchi ecc).
I lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione hanno diritto alla medesima retribuzione dei dipendenti di pari livello della ditta utilizzatrice che è obbligata a rimborsare al somministratore i contributi previdenziali.
Ricciolo
Fonti : il sole-24 ore dossier 9 ottobre 2003 – sentenze varie della cassazione
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